Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

SI PRECISA CHE LE SCHEDE "PROCEDIMENTI" INSERITE IN QUESTA SEZIONE SI INTENDONO ATTUALI E AGGIORNATE NEI LORO CONTENUTI ALLA DATA DEL 01.01.2023.

Contenuto inserito il 29-10-2020 aggiornato al 19-04-2023

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Open data Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Tipologie di provvedimento
ProcedimentoDescrizioneStruttura di riferimento
Abilitazione alle Gare Telematiche
Abilitazione alle Gare Telematiche
Assistenza su tessere sociali
Assistenza su tessere sociali
Concorsi pubblici
Concorsi pubblici Riferimenti Normativi: D.Lgs. n. 165/2001-, artt. 35 e 36; -DPR n. 487/1994
Iscrizione/trascrizione/annotazione di formalità al PRA, al di fuori dello Sportello Telematico dell'Automobilista
Iscrizione/trascrizione/annotazione di formalità al PRA, al di fuori dello Sportello Telematico dell’Automobilista Riferimenti Normativi: - C.C. artt. ....
Iscrizione/trascrizione/annotazione di formalità tramite lo Sportello Telematico dell'Automobilista
Iscrizione/trascrizione/annotazione di formalità tramite lo Sportello Telematico dell’Automobilista Riferimenti normativi: C.C. artt. 2683 e ssgg.; -R.D. n. ....
Istanze in materia di trattamento dei dati personali ex GDPR e D. Lgs 196/2003
Il DPO dell'ACI è il dott. Mauro Annibali https://ascolipicenofermo.aci.it/Privacy-Policy 
Istruttoria per richieste rimborsi soccorso stradale
Istruttoria per richieste rimborsi soccorso stradale
Istruttoria per variazioni/cancellazioni "Bollo Facile"
Istruttoria per variazioni/cancellazioni "Bollo Facile"
Registrazione al sistema acquisti online e iscrizione all'albo fornitori
Registrazione al sistema acquisti online e iscrizione all’albo fornitori
Rilascio certificazioni/visure/atti
Rilascio certificazioni/visure/atti Riferimenti Normativi: R.D. n.1814/1927, artt. 20. -D.M. Finanze n. 514/1992, art. 17.
Rilascio licenze sportive auto e karting
Rilascio licenze sportive auto e kart Riferimenti Normativi: - L. n . 426/1942 - D.Lgs. n.242/1999 - L. n.15/2004; - Regolamento sportivo nazionale.
Rimborsi di somme
Rimborsi di somme Riferimenti Normativi: Artt. 1189, 2033-2040 c.c
Risposte a reclami o richieste di informazione
Risposte a reclami o richieste di informazione
Risposte a richieste di informazione fornitori
Risposte a richieste di informazione fornitori
Open data Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 19-04-2018 aggiornato al 19-04-2023
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